Breve aggiornamento al Codice dei Beni Culturali
Nell’articolo di approfondimento sul Codice dei Beni Culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) si dava una breve panoramica sulle tematiche affrontate nel testo, in particolare soffermandosi sulle attività di valorizzazione e, ancor più, di tutela.
Un breve focus era infatti stato dedicato all’attività di esportazione, citando la l. 124/17, meritevole di aver apportato alcune modifiche al Codice, “al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato”. Nello specifico viene introdotto il concetto, per i beni eseguiti da oltre settant’anni, di valore “sotto-soglia”, identificato nella cifra di € 13.500; per questi non si rende più necessaria la richiesta dell’attestato di libera circolazione presso i competenti uffici, ma è sufficiente un’autocertificazione da parte del richiedente.
Nel successivo D.M. n. 246/2018, all’art. 7, vengono disciplinate le procedure relative all’esportazione di tali beni, poi integrato dall’articolo 1 del D.M. 305/2018, nel quale di fatto tali disposizioni vengono subordinate all’adeguamento del Sistema Uffici Esportazione (SUE), al fine di consentire un “controllo generalizzato sulle dichiarazioni di non assoggettabilità all’attestato di libera circolazione nonché all’istituzione dell’anagrafe della circolazione internazionale”. Questo consiste nella compilazione, da parte dei commercianti, di un “registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza”, redatto in formato elettronico e pertanto direttamente consultaibile dal soprintendente.
La ratio alla base di questa procedura è che, pur favorendo le attività antiquariali e lo snellimento delle pratiche burocratiche, si eviti la fuoriuscita definitiva dal territorio italiano di quei beni che abbiano un interesse culturale per la collettività e che dunque debbano essere sottoposti alla procedura di notifica.
Se nel già citato articolo si denunciava la mancata attivazione di questo sistema, con la conseguente necessità di richiesta della libera esportazione alle soprintendenze per qualsiasi oggetto avesse più di 70 anni, e la conseguente lungaggine delle tempistiche burocratiche con l’inevitabile congestione degli uffici competenti, a oggi è fortunatamente doveroso un aggiornamento.
Pare ormai che la corretta attuazione di quanto legiferato nel Codice e dalla successiva normativa sia in atto, dando avvio a uno snellimento delle procedure per l’esportazione dei beni “sotto-soglia”. Complice l’adeguamento del SUE, le Soprintendenze sono sensibili alla ricezione delle autocertificazioni da parte dei richiedenti. Le richieste devono necessariamente essere corredate dalla documentazione, così come indicato nel DM 246/2018, che descriva, anche fotograficamente, il bene e che ne attesti il valore.
Ancora in una fase iniziale, questa ricezione apre le porte a uno snellimento delle procedure dando la possibilità, alle Soprintendenze, di rivolgere maggiore attenzione alle opere che realmente necessitano di una particolare analisi ai fini della tutela del patrimonio culturale nazionale.