Storia della tutela dei beni culturali
La tutela dei beni culturali è un’azione che ancora oggi è alla base della disciplina legislativa.
L’attenzione al pericolo di dispersione delle opere d’arte si ritrova già nell’antichità classica. Celebre è la quarta orazione delle Verrine, redatte da Cicerone in occasione di una causa penale nei confronti di Verre, ex propretore della Sicilia. in questa oratoria, Cicerone sostiene infatti l’importanza dell’appartenenza delle opere d’arte a una civiltà, in quanto portatrici di valori religiosi e ideologici.
Nei secoli successivi venne presa sempre più in considerazione la concezione di tutela delle opere d’arte. La memoria storica, identitaria della società di cui è espressione, diventa fondamento della società stessa. Di tutela ne parlò anche Raffaello, nella celebre lettera rivolta a papa Leone X (si veda l’articolo su Raffaello).
Ma l’atto che si presentò più tra tutti come volontà di mantenere intatta una collezione fu il celebre lascito testamentario di Anna Maria Luisa de’ Medici.
Nel 1737, con la morte del fratello Gian Gastone, ella ne ereditò i possedimenti e i beni, mentre il titolo nobiliare passò alla famiglia dei Lorena. Il 31 ottobre dello stesso anno, la Medici stipulò con questi ultimi il famoso “Patto di famiglia”, il quale stabiliva che i Lorena non avrebbero potuto “levare fuori della Capitale e dello Stato del Granducato […] Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose […] della successione del Serenissimo Gran Duca, affinché esse rimanessero per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei Forestieri.”.
Quest’importantissimo lascito testamentario evitò che Firenze subisse la dispersione del proprio patrimonio culturale, come era invece accaduto ad altre città della penisola a seguito della decadenza delle nobili famiglie regnanti. Se certamente è emblematico di come si iniziò a intendere le opere d’arte non solo in qualità di proprietà privata ma come beni che appartengono alla collettività e al luogo al quale sono legate, sia per motivi di commissione che per motivi collezionistici.
La prima vera e propria legge di tutela risale al 1820.
Il momento storico è quello più propizio: pochi anni prima i regni italiani erano state vittime delle requisizioni napoleoniche e con la caduta dell’imperatore, un artista del calibro di Antonio Canova era stato incaricato dallo Stato Pontificio di recuperare le opere d’arte saccheggiate. Lo scultore si recò infatti a Parigi, dove riuscì, seppur parzialmente, nel suo intento, riportando in patria opere come il Leone X con i cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi di Raffaello o il Laocoonte.
Lo Stato pontificio stesso decise, dunque, di legiferare esplicitamente in maniera di tutela dei beni culturali.
Nell’editto del cardinale Pacca furono infatti poste la basi, partendo dal censimento dei beni e dei monumenti, della moderna legislazione. In particolare, oltre a porre attenzione a non danneggiare gli immobili, un occhio di riguardo fu rivolto ai beni mobili, per evitarne la vendita ma soprattutto l’esportazione.
Anche lo stato postunitario rivolse attenzione al patrimonio culturale, ad esempio con il disegno di Legge del 1872 di Cesare Correnti, con la consapevolezza che quanto era testimonianza della civiltà venutasi a costituire con l’unificazione d’Italia.
L’impianto legislativo moderno ebbe avvio solamente nel XX secolo.
Nel 1902 vi fu la prima legge (l. 185/1902, o Legge Nasi) sulla tutela nazionale, in particolare sulla “Tutela del patrimonio monumentale”, alla quale seguì la l. 364/1909 (Legge Rosadi-Rava) “Per le antichità e le belle arti”.
Con quest’ultima in particolare veniva presentato il procedimento di notifica, ufficializzando i singoli beni da sottoporre ad attività di tutela. Queste rimasero in vigore fino a un anno importantissimo, il 1939, quando vennero promulgate ben due leggi sulla tutela,
la n. 1089 che si occupava della tutela delle cose di interesse storico artistico e la n. 1497 che trattava invece delle bellezze naturali. Il fondamento di entrambe le leggi era, ribadendo quanto già presentato nella normativa precedente, la necessità preventiva di individuazione delle cose o dei luoghi di interesse culturale o estetico, al fine di proteggerlo e, dunque, conservarlo.
Nel 1939 venne inoltre fondato L’istituto Centrale per il Restauro (ICR), ribadendo ulteriormente l’importanza primaria di attività quali la tutela e la conservazione.
Un momento storico rilevante anche per la nostra materia fu la II Guerra Mondiale e gli anni successivi.
Il passaggio dalla monarchia alla Repubblica e l’introduzione della nuova costituzione non aveva fatto altro che ribadire l’importanza del patrimonio culturale. In particolare si rimanda all’articolo 9, nel quale “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Questo articolo venne da subito recepito e, ormai consapevoli che la tutela dovesse passare attraverso la conoscenza e, dunque, l’inventariazione del patrimonio, nel 1964 venne istituita la Commissione Franceschini, questa “Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio” si occupò di redigere delle conclusioni, ancora oggi alla base della nozione legislativa dei beni culturali.
La legge Galasso del 1985 fu una chiara derivazione dai precedenti decenni di forte cambiamento politico e sociale. Si decise, infatti, di apporre in tutto il paese dei vincoli per le zone di particolare interesse ambientale.
Quest’attenzione sempre crescente ai beni culturali non fu una prerogativa puramente italiana, seppur sia comprensibile certamente un maggiore interesse da parte della nostra nazione, in virtù dell’ingente quantità del patrimonio artistico mondiale qui conservato.
Nel 1945 venne fondato l’Unesco e nei decenni successivi vi furono diverse convenzioni e trattati che avevano come oggetto proprio la tutela delle opere d’arte.
Questa veloce presentazione della storia legislativa in merito ai beni culturali, ovviamente consapevole di essersi limitata agli eventi chiave, si conclude con l’emanazione nel 1999 del Testo Unico il quale giuridicamente poteva però limitarsi a raccogliere e armonizzare la normativa già in vigore, senza apporre alcuna modifica.
L’innovare la legislazione nell’ambito dei beni culturali era oramai una necessità, nel 2004, venne infatti emanato il nuovo “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.